Il principio di sussidiarietà è uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, ed è nei suoi documenti che ne troviamo le definizioni più chiare e complete.
Ma si tratta di un principio naturale, che è alla base di un buon funzionamento della società; è garanzia di libertà e giustizia. Ed è sempre più oggetto di riscoperta anche in ambito laico.
Si potrebbe sintetizzare così: non faccia lo Stato ciò che gli uomini e i corpi intermedi possono fare da soli. Le varie istituzioni statali devono creare le condizioni che permettano alla persona e alle aggregazioni sociali (famiglia, associazioni, gruppi, in una parola i cosiddetti “corpi intermedi”) di agire liberamente e non devono sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro attività. Questo perché la persona e le altre componenti della società vengono “prima” dello Stato. Lo Stato deve intervenire (sussidiarietà deriva da subsidium, cioè aiuto) solo quando i singoli e i gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da soli. Questo intervento sarà temporaneo e durerà solamente per il tempo necessario a consentire ai corpi sociali di tornare ad essere indipendenti, recuperando le proprie autonome capacità originarie.
Ma vediamo le definizioni che troviamo nei documenti pontifici:
«Né lo Stato né alcuna società più grande devono sostituirsi all’iniziativa e alla responsabilità delle persone e dei corpi intermedi. Una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità, aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune.» (Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, 1991, passo interamente ripreso nel Catechismo della Chiesa Cattolica n° 1883-1885)
«Non è giusto che il cittadino e la famiglia siano assorbiti dallo Stato: è giusto invece che si lasci all’uno e all’altra tanta indipendenza di operare quanta se ne può, salvo il bene comune e gli altrui diritti» (Leone XIII, Rerum novarum, n° 28).
Il principio di sussidiarietà è stato recepito nell’ordinamento italiano con l’art. 118 della Costituzione:
«Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
[...] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.»